Servizio Sinistri
Incidente Stradale
Per la denuncia:
- utilizzare il Modulo Blu (Constatazione amichevole di incidente), unico modello di denuncia riconosciuto ufficialmente dalla Legge (art. N. 143 Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005);
- raccogliere le generalità di eventuali testimoni, di eventuali feriti, e di coloro che sono rimasti coinvolti nell’incidente;
- segnalare gli eventuali interventi da parte delle Autorità (ad esempio Carabinieri, Polizia, ecc.) precisando le contravvenzioni elevate;
- indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dall’autovettura;
- inviare alla Società le eventuali successive richieste dei danneggiati e i documenti delle Autorità.
Il Modulo Blu e la CID
Se entrambi i protagonisti dell’incidente firmano il Modulo Blu e le rispettive Compagnie sono aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID) riceveranno, ognuno dalla propria Compagnia il risarcimento spettante in base alla quota di responsabilità della controparte.
Il Modulo Blu e la richiesta di risarcimento
Il Modulo Blu va utilizzato e spedito alla propria Compagnia (secondo le istruzioni fornite dal Contact Center) in funzione di “denuncia del sinistro” anche se l’altro protagonista dell’incidente si è rifiutato di firmarlo. In tal caso, per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo e dal conducente, occorre indirizzare una richiesta alla Compagnia del responsabile dell’incidente, attenendosi alle disposizioni previste dall’art. n° 148 del decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e messa in mora ai sensi dell’art. n° 145 Decreto legislativo 209/2005.Secondo tale normativa la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata mediante Raccomandata A.R. (come da fac-simile scaricabile in formato PDF - 17,5 KB) alla Compagnia del civilmente responsabile allegando sempre il modello di constatazione amichevole (modulo blu o modulo c.a.i.; ricevuto unitamente al contratto) compilato dall’interessato in tutte le parti necessarie per ricostruire l’incidente e identificare il responsabile.Inviata la raccomandata deve essere messo a disposizione il mezzo (minimo per 8 gg. lavorativi, successivi a quello del ricevimento da parte dell’assicuratore della richiesta di risarcimento). Tale disponibilità non significa che non si possano iniziare le riparazioni se necessarie e urgenti. L’assicuratore deve, entro 60 gg., per i danni a cose (ridotti a 30 se il modulo c.a.i. è firmato dai due conducenti) ed entro 90 gg. per le lesioni personali o i casi mortali, provvedere ad inoltrare al danneggiato, o agli aventi diritto, una congrua offerta, o comunicare, nei medesimi termini i motivi per cui non ritiene di formulare una offerta.
Si ricorda che per i sinistri accaduti dal 1° gennaio 2006, il trasportato dovrà richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti all’impresa di assicurazione del veicolo su cui si trovava a bordo al momento del sinistro.
